Terzo settore
In questa pagina vogliamo semplicemente dare un’idea su quello che viene chiamato “Terzo settore”, due paroline che hanno provocato un po’ di trambusto nelle diverse associazioni per via degli adeguamenti normativi che sono state chiamate ad apportare.
Abbiamo deciso di parlarne, cercando di dare quel minimo di cognizione ai soci perché non si trovino del tutto impreparati di fronte ad alcuni cambiamenti che inevitabilmente influiranno sulla nostra vita associativa.
Il terzo settore raggruppa tutta la serie di enti operanti nel campo del “no profit”: associazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, Onlus cioè, in parole povere, quegli enti che perseguono, senza scopo di lucro, finalità sociali e solidaristiche.
In poche parole insieme ad un primo settore costituito dall’amministrazione pubblica e ad un secondo settore costituito dal mercato e dalle imprese, viene ad essere presente nella vita pubblica un terzo settore che accoglie tutti quegli enti che svolgono attività con fini solidaristici o di utilità sociale senza scopo di lucro (a differenza di quelli appartenenti al secondo settore che del profitto ne fanno la loro ragion d’essere).
Il terzo settore è stato introdotto e definito dalla legge delega 106/2016 nel rispetto dell’Art. 118 della Costituzione il quale, al comma 4, recita: “Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale”.
Con il Decreto Legislativo 177/2017 è stato emanato il Codice del Terzo settore che detta le norme a cui si dovranno attenere tutti gli enti che ne faranno parte. Sono normative che riguardano un po’ tutta la sfera dell’azione associativa e che, per ragioni di spazio non è possibile riportare in questa pagina.
Diciamo solo che è stato istituito un “Registro Unico nazionale del Terzo settore” che riunisce gli attuali oltre 300 registri, albi o anagrafi degli enti “no profit” oggi esistenti ed al quale verranno iscritti solo quegli enti che rispetteranno in pieno le regole del Decreto di cui sopra si è detto.
Spariranno i diversi acronimi di “ONLUS”, “APS” (Azienda di Promozione Sociale), ecc. e rimarrà solo l’acronimo ETS (Ente del Terzo Settore) da aggiungere al nome dell’associazione. La non iscrizione al Registro comporterà di fatto l’esclusione dagli enti no profit con la perdita delle agevolazioni fiscali e della normativa a favore e, quindi, praticamente la fine di un’associazione sul tipo della nostra.
Tutto ciò significa che i vari enti “no profit”, se vogliono continuare la loro attività, devono modificare i propri statuti adeguandoli a quanto prescritto dal Decreto.
Per quanto riguarda la nostra associazione il vecchio statuto era sufficientemente coerente con la normativa del Codice del terzo settore per cui sono bastate alcune semplici modifiche per la definizione esatta delle finalità e delle attività e per l’introduzione di alcune specifiche norme precedentemente non contemplate ma assolutamente non in contrasto con quanto era già previsto nello statuto modificato.
Lo statuto modificato è stato già approvato dall’Assemblea dei nostri soci il 21 maggio 2019, registrato presso l’Ufficio delle Entrate il 30 maggio 2019 ed inviato alla Regione per completare la registrazione al sopra citato Registro unico.
Con queste poche parole non pretendiamo di aver trattato esaurientemente l’argomento ma abbiamo solo voluto darvi l’essenziale per comprendere di cosa si tratta quando si parla di “Terzo settore”.
A chi volesse saperne di più consigliamo di “smanettare” un po’ su Internet dove si può sicuramente trovare materiale sufficiente per avere una cultura abbastanza approfondita sull’argomento.